IL MIO 110% RISPONDE
Legittimazione soggettiva, basta uno stato di famiglia
SOCIO DI COOP EDILE
E 110% SU IMMOBILI PROPRI
Quesito
Sono socio e lavoratore dipendente di una società cooperativa di produzione lavoro che svolge attività edile di ristrutturazione fabbricati civili ed industriali. Intendo ristrutturare la casa in cui vivo, che è intestata a mia moglie in regime di comunione legale dei beni, invocando l’agevolazione 110%. Possiamo eseguire gli interventi con l’impresa di cui sono socio e da cui riceverò le fatture delle prestazioni? Essendo la cooperativa un soggetto giuridico indipendente dai soci non vedo alcun conflitto. Inoltre, non trovo alcun chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.
Risposta
Nella fattispecie prospettata dal Lettore nulla impedisce di realizzare gli interventi da Superbonus per il tramite dell’impresa edile, nella specie una società cooperativa, di cui il Lettore è socio e lavoratore dipendente. In particolare, l’autonomia giuridica e patrimoniale che contraddistingue la posizione del socio rispetto a quella della società comporta che il beneficio fiscale sarà ordinariamente riconosciuto in capo alla persona fisica, proprietaria o detentore dell’immobile, che sostiene le spese. Quest’ultima sarà anche responsabile nei confronti dell’erario in caso di indebita fruizione delle detrazioni d’imposta per mancanza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione, come prescritto dall’art. 121, comma 4 fatta salva, in caso di pagamento mediante sconto in fattura, la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in caso di concorso con il contribuente nella realizzazione di una detrazione non spettante. Da ultimo, si evidenzia che la spesa potrà essere sostenuta sia dal proprietario dell’abitazione, nel caso di specie la moglie del socio della cooperativa edile incaricata degli interventi, sia da qualunque altro familiare convivente. In quest’ultimo caso, la prova del titolo giuridico che legittima un soggetto diverso dal proprietario al sostenimento delle spese, cui consegue il riconoscimento del diritto di detrazione, potrà essere costituita dal certificato di stato di famiglia o da una dichiarazione sostitutiva del familiare convivente, o componente dell’unione di fatto o dell’unione civile, di convivenza con il proprietario dell’immobile dalla data di inizio lavori o dal momento di sostenimento delle spese, se antecedente.
SISMABONUS ACQUISTI
E IMMOBILE A/1
Quesito
Una impresa di costruzioni sta eseguendo una serie di interventi di ristrutturazione e antisismici su un complesso immobiliare da destinare alla rivendita. Sarebbe intenzione dell’impresa consentire agli acquirenti di beneficiare del sismabonus acquisti. Vi sono preclusioni alla spettanza del beneficio se l’immobile oggetto di interventi è attualmente classificato come A/1?
Risposta
L’art. 119 dl Rilancio ha riconosciuto il diritto a godere di una detrazione d’imposta maggiorata, pari al 110% della spesa sostenuta nel periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2022, per gli interventi di consolidamento sismico previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 dl 63/2013. Per quanto qui rileva, il comma 1-septies dell’art. 16 citato ammette a godere del beneficio fiscale i soggetti che acquistano immobili che sono stati fatti oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che abbiano provveduto entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori all’alienazione dell’immobile. A norma del comma 15-bis dell’art. 119 dl Rilancio le agevolazioni dallo stesso recate, dunque anche quelle relative all’acquisto di case antisismiche, non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 e A/8. Rispetto al quesito posto dal Lettore, l’agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 318 del 10/5/2021 ha ribadito i propri precedenti di prassi con i quali ha confermato la spettanza delle detrazioni maggiorate anche rispetto alle spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
fonte italiaoggi

